Si annota la sentenza del Consiglio di Stato n. 2333 del 2009 nella quale prende consistenza un indirizzo interpretativo di segno negativo riguardo al riconoscimento della giurisdizione amministrativa nelle questioni sportive. Si esamina in particolare la posizione dell'arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva, per rivelare quanto sia sia sempre più complesso individuare i contorni di ciò che è sindacabile davanti agli organi giurisdizionali dello Stato e di ciò che non lo è.

La posizione dell'arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva

Serena Stacca
2010-01-01

Abstract

Si annota la sentenza del Consiglio di Stato n. 2333 del 2009 nella quale prende consistenza un indirizzo interpretativo di segno negativo riguardo al riconoscimento della giurisdizione amministrativa nelle questioni sportive. Si esamina in particolare la posizione dell'arbitro di calcio alla luce della controversa questione degli ambiti riservati alla giustizia sportiva, per rivelare quanto sia sia sempre più complesso individuare i contorni di ciò che è sindacabile davanti agli organi giurisdizionali dello Stato e di ciò che non lo è.
2010
sport; giustizia sportiva; giustizia amministrativa; rapporti; regole tecniche
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/12488
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