La Cassazione ribadisce il suo consolidato indirizzo secondo cui, riguardo all'onere di espressa riproposizione delle istanze istruttorie non esaminate dal primo giudice, occorre distinguere tra la posizione dell'appellante in toto soccombente che, in quanto tale, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie e quella dell'appellato vittorioso che, al contrario, è tenuto ad una espressa riproposizione delle stesse, non dovendo riproporre alcuna richiesta di riesame della sentenza ad esso favorevole.

L'onere di riproposizione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado e (l'irragionevole) distinguo tra appellante e appellato

METAFORA R
2019-01-01

Abstract

La Cassazione ribadisce il suo consolidato indirizzo secondo cui, riguardo all'onere di espressa riproposizione delle istanze istruttorie non esaminate dal primo giudice, occorre distinguere tra la posizione dell'appellante in toto soccombente che, in quanto tale, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie e quella dell'appellato vittorioso che, al contrario, è tenuto ad una espressa riproposizione delle stesse, non dovendo riproporre alcuna richiesta di riesame della sentenza ad esso favorevole.
2019
appello ; riproposizione ; istanze istruttorie
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/1935
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