The essay presents a concise reconstruction of the main theses concerning the function of the trade union procedure as a technique of control of employable powers, with regard to employees, in times of crisis or corporate reorganization. The point of view expressed is that the law intended to attribute at the time of confrontation and negotiation a central and certifying role of the preventive protection action, delegated to the union, of the rights of the individual workers involved. The institution considered is that of salary integration in relation to which the majority jurisprudence has interpreted the procedure as the sum of individual obligations each of which is essential for the achievement of the final objective. The confirmation of the sufficiency of a serious and transparent joint examination, even in the presence of an incorrect fulfillment of the prodromal obligation of communication, is instead found in the new discipline of salary integration that has transferred to the joint examination phase the obligation to provide the union with the relevant information to exert a real influence on the future choices of the employer, leaving in the shadow the, although due, initial communication.

Il saggio ripropone una sintetica ricostruzione delle principali tesi riguardanti la funzione della procedura sindacale quale tecnica di controllo dei poteri datoriali esercitabili, nei confronti dei dipendenti, in occasione di crisi o riorganizzazioni aziendali. Il punto di vista espresso è che la legge abbia inteso attribuire al momento del confronto e della trattativa un ruolo centrale e certificativo dell’avvenuta azione di preventiva tutela, delegata al sindacato, dei diritti dei singoli lavoratori coinvolti. L’istituto considerato è quello della cassa integrazione guadagni in relazione al quale la giurisprudenza maggioritaria ha interpretato la procedura come la somma di singoli adempimenti ognuno dei quali risulta indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo finale. La conferma della sufficienza di un serio e trasparente esame congiunto, anche in presenza di un non corretto adempimento dell’obbligo prodromico di comunicazione, si rinviene, invece, nella nuova disciplina dell’integrazione salariale che ha trasferito nella fase dell’esame congiunto l’obbligo di fornire al sindacato le informazioni rilevanti per esercitare un reale condizionamento sulle scelte future del datore di lavoro lasciando nell’ombra la, pur dovuta, comunicazione iniziale.

L’irresistibile forza centripeta dell’esame congiunto: la procedura sindacale per la cassa integrazione guadagni

SALIMBENI, Maria Teresa
2018-01-01

Abstract

The essay presents a concise reconstruction of the main theses concerning the function of the trade union procedure as a technique of control of employable powers, with regard to employees, in times of crisis or corporate reorganization. The point of view expressed is that the law intended to attribute at the time of confrontation and negotiation a central and certifying role of the preventive protection action, delegated to the union, of the rights of the individual workers involved. The institution considered is that of salary integration in relation to which the majority jurisprudence has interpreted the procedure as the sum of individual obligations each of which is essential for the achievement of the final objective. The confirmation of the sufficiency of a serious and transparent joint examination, even in the presence of an incorrect fulfillment of the prodromal obligation of communication, is instead found in the new discipline of salary integration that has transferred to the joint examination phase the obligation to provide the union with the relevant information to exert a real influence on the future choices of the employer, leaving in the shadow the, although due, initial communication.
2018
Il saggio ripropone una sintetica ricostruzione delle principali tesi riguardanti la funzione della procedura sindacale quale tecnica di controllo dei poteri datoriali esercitabili, nei confronti dei dipendenti, in occasione di crisi o riorganizzazioni aziendali. Il punto di vista espresso è che la legge abbia inteso attribuire al momento del confronto e della trattativa un ruolo centrale e certificativo dell’avvenuta azione di preventiva tutela, delegata al sindacato, dei diritti dei singoli lavoratori coinvolti. L’istituto considerato è quello della cassa integrazione guadagni in relazione al quale la giurisprudenza maggioritaria ha interpretato la procedura come la somma di singoli adempimenti ognuno dei quali risulta indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo finale. La conferma della sufficienza di un serio e trasparente esame congiunto, anche in presenza di un non corretto adempimento dell’obbligo prodromico di comunicazione, si rinviene, invece, nella nuova disciplina dell’integrazione salariale che ha trasferito nella fase dell’esame congiunto l’obbligo di fornire al sindacato le informazioni rilevanti per esercitare un reale condizionamento sulle scelte future del datore di lavoro lasciando nell’ombra la, pur dovuta, comunicazione iniziale.
Procedura sindacale, cassa integrazione guadagni, esame congiunto, comunicazione, criteri di scelta.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/2035
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