Il contributo ha ad oggetto i problemi di disciplina posti dal nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c., là dove prevede dei criteri di calcolo del pregiudizio arrecato dall’organo gestorio di società di capitali in caso di violazione dell’obbligo di gestione conservativa. La ratio della disposizione è stata ravvisata in una scelta di politica legislativa volta ad agevolare il compito degli organi delle procedure concorsuali, lasciando aperte svariate questioni sull'ambito di applicazione dei criteri normativi e sulla loro possibilità di estensione.
Le linee perimetrali dei criteri normativi di quantificazione del danno nella responsabilità degli amministratori
P. GHIONNI CRIVELLI VISCONTI
2020-01-01
Abstract
Il contributo ha ad oggetto i problemi di disciplina posti dal nuovo terzo comma dell’art. 2486 c.c., là dove prevede dei criteri di calcolo del pregiudizio arrecato dall’organo gestorio di società di capitali in caso di violazione dell’obbligo di gestione conservativa. La ratio della disposizione è stata ravvisata in una scelta di politica legislativa volta ad agevolare il compito degli organi delle procedure concorsuali, lasciando aperte svariate questioni sull'ambito di applicazione dei criteri normativi e sulla loro possibilità di estensione.File in questo prodotto:
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