The recent decision with which the Italian Council of State has ordered a new preliminary reference to the Court of Justice of the European Union in the matter of in-house providing, suggesting an expansion of the hypotheses of direct assignment, allows us to reflect again on the debated institution in the light of the needs protection of competition imposed by EU law and the Italian Constitution. The interpretative question concerns the legitimacy of a direct assignment of a public service, carried out in the absence of the requirement of similar control, if the assignee economic operator has been identified following a public tender carried out “upstream” as the “successor” of a company investee in house. The thesis of legitimacy is openly supported by the Council of State, which hopes to confirm it authoritatively, but this would perhaps surreptitiously introduce the possibility of “in-house providing 2.0”, outside the requirements of the Directive.

La recente ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha disposto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di in house providing, suggerendo un ampliamento delle ipotesi di affidamento diretto, consente di riflettere ancora sul dibattuto istituto alla luce delle esigenze di tutela della concorrenza imposte dal diritto eurounitario e dalla Costituzione. La questione interpretativa concerne la legittimità di un affidamento diretto di un servizio pubblico, effettuato in assenza del requisito del controllo analogo, qualora l’operatore economico affidatario sia stato individuato a seguito di pubblica gara effettuata “a monte” quale “successore” di una società partecipata in house. La tesi della legittimità è apertamente sostenuta dal Consiglio di Stato, che ne auspica autorevole conferma, ma così verrebbe forse ad essere surrettiziamente introdotta la possibilità di un “affidamento in house 2.0”, al di fuori dei requisiti previsti dalla Direttiva.

Gli affidamenti in house nel quadro della tutela della concorrenza alla luce di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Iannotti della Valle Aldo
2021-01-01

Abstract

The recent decision with which the Italian Council of State has ordered a new preliminary reference to the Court of Justice of the European Union in the matter of in-house providing, suggesting an expansion of the hypotheses of direct assignment, allows us to reflect again on the debated institution in the light of the needs protection of competition imposed by EU law and the Italian Constitution. The interpretative question concerns the legitimacy of a direct assignment of a public service, carried out in the absence of the requirement of similar control, if the assignee economic operator has been identified following a public tender carried out “upstream” as the “successor” of a company investee in house. The thesis of legitimacy is openly supported by the Council of State, which hopes to confirm it authoritatively, but this would perhaps surreptitiously introduce the possibility of “in-house providing 2.0”, outside the requirements of the Directive.
2021
La recente ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha disposto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di in house providing, suggerendo un ampliamento delle ipotesi di affidamento diretto, consente di riflettere ancora sul dibattuto istituto alla luce delle esigenze di tutela della concorrenza imposte dal diritto eurounitario e dalla Costituzione. La questione interpretativa concerne la legittimità di un affidamento diretto di un servizio pubblico, effettuato in assenza del requisito del controllo analogo, qualora l’operatore economico affidatario sia stato individuato a seguito di pubblica gara effettuata “a monte” quale “successore” di una società partecipata in house. La tesi della legittimità è apertamente sostenuta dal Consiglio di Stato, che ne auspica autorevole conferma, ma così verrebbe forse ad essere surrettiziamente introdotta la possibilità di un “affidamento in house 2.0”, al di fuori dei requisiti previsti dalla Direttiva.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/24133
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