Nella metà dell’Ottocento in tutte le grandi città europee iniziano a manifestarsi aspetti comuni che riguardano la determinazione di un nuovo sviluppo urbano, indotto dai fenomeni relativi all’industrializzazione e dalla necessità di crescita economica, demografica e sociale. Queste contrapposizioni emergenti nel quadro legislativo nazionale, sin dalla fine del XIX secolo, rimandano comunque per vari aspetti alle criticità di sistema che si individuano per le dinamiche costruttive, che si evidenziano nel caso dei lavori pubblici, in materia di “pubblica utilità” e di garanzia del diritto alla “proprietà privata”. E si tratta di anticipazioni e segnali critici per un percorso lento ma necessario che culminerà con la legge n. 778 per la “tutela delle bellezze naturali e degli immobili di interesse storico” approvata in Parlamento (11 giugno del 1922), voluta e perseguita da Benedetto Croce, e decretata all’atto della firma da Vittorio Emanuele III, infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia (n. 148 del 24 giugno 1922). In questa Legge all’articolo 1 è evidenziata la necessità di “protezione”, oltre che per i beni di “notevole interesse pubblico”, anche per il paesaggio e per i contesti naturalistici, per quella che rappresenta certamente una norma legislativa innovativa e di primaria importanza in materia di protezione delle “bellezze panoramiche”.

Gli albori della tutela paesistica. La protezione del panorama nella Napoli preunitaria

ROSSI Pasquale
2022-01-01

Abstract

Nella metà dell’Ottocento in tutte le grandi città europee iniziano a manifestarsi aspetti comuni che riguardano la determinazione di un nuovo sviluppo urbano, indotto dai fenomeni relativi all’industrializzazione e dalla necessità di crescita economica, demografica e sociale. Queste contrapposizioni emergenti nel quadro legislativo nazionale, sin dalla fine del XIX secolo, rimandano comunque per vari aspetti alle criticità di sistema che si individuano per le dinamiche costruttive, che si evidenziano nel caso dei lavori pubblici, in materia di “pubblica utilità” e di garanzia del diritto alla “proprietà privata”. E si tratta di anticipazioni e segnali critici per un percorso lento ma necessario che culminerà con la legge n. 778 per la “tutela delle bellezze naturali e degli immobili di interesse storico” approvata in Parlamento (11 giugno del 1922), voluta e perseguita da Benedetto Croce, e decretata all’atto della firma da Vittorio Emanuele III, infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia (n. 148 del 24 giugno 1922). In questa Legge all’articolo 1 è evidenziata la necessità di “protezione”, oltre che per i beni di “notevole interesse pubblico”, anche per il paesaggio e per i contesti naturalistici, per quella che rappresenta certamente una norma legislativa innovativa e di primaria importanza in materia di protezione delle “bellezze panoramiche”.
2022
978-88-569-0915-9
Legge paesaggio, Napoli, Benedetto Croce
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/31253
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