In molte aree del commercio elettronico, soprattutto nel mondo della finanza decentralizzata, gli smart contract sono una realtà diffusa, sebbene scarsamente regolamentata. Ciò solleva questioni giuridiche di rilievo, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori. Finora, gli studiosi, le istituzioni e gli attori economici coinvolti hanno espresso sia grandi aspettative che preoccupazioni allarmanti sull'uso dei contratti intelligenti e della tecnologia sottostante nelle relazioni B2C. L'esecuzione automatica, la crittografia e la natura tamper-proof delle DLT potrebbero favorire le relazioni commerciali garantendo l'esecuzione del contratto e riducendo così i costi di transazione derivanti dalla mancanza di fiducia tra le parti; per le stesse ragioni, i contratti intelligenti sono stati considerati in grado di rafforzare il livello di protezione dei consumatori, sia facilitando (se non assicurando) l'applicazione di alcuni diritti dei consumatori, sia fornendo rimedi efficaci per la soddisfazione degli interessi dei contraenti. Tuttavia, i termini codificati di uno smart contract (almeno se non accompagnati da spiegazioni in linguaggio naturale) possono risultare poco comprensibili per il consumatore medio e, di conseguenza, non "trasparenti" ai sensi della normativa a tutela dei consumatori. Inoltre, l’esecuzione automatica, se da un lato riduce il rischio di frode e di inadempimento, dall'altro priva il consumatore della possibilità di sospendere l'esecuzione se i termini che ha concordato sono iniqui o se il contratto che ha stipulato è il risultato di una pratica sleale. Poiché i contratti intelligenti sono attuati a prescindere dalla volontà delle parti, inoltre, e a causa della (presunta) irrevocabilità di tale esecuzione, anche l'esercizio del diritto di recesso e di altri rimedi previsti dalla disciplina consumeristica, ablativi o ripristinatori che siano, può essere reso più difficile, a meno che non siano imposti standard di progettazione del software che incorporino meccanismi per porre fine al contratto codificato o per impedirne/vanificarne l'esecuzione. Nella convinzione che un uso maggiore e sostenibile dei contratti intelligenti potrebbe rivoluzionare in meglio la contrattazione online B2C, ma che a tal fine sia necessario superare l'incertezza ancora esistente, il presente articolo - basandosi e sviluppando ulteriormente la letteratura esistente sull'argomento - esplora la compatibilità degli smart contract B2C con la disciplina a tutela dei consumatori e analizza l'idoneità dell’attuale quadro normativo a garantire ancora un'adeguata protezione della parte contrattuale debole nel mutato contesto del commercio online. L'articolo conclude che in alcuni casi sarebbe opportuno che i policy-maker intervenissero per adattare le norme vigenti ai pericoli che questi nuovi contratti comportano per i consumatori, valutando anche l'adozione di regimi di trasparenza alternativi o di standard tecnici obbligatori
Smart Contract: Quale futuro per la tutela dei consumatori?
Emiliano Troisi
2023-01-01
Abstract
In molte aree del commercio elettronico, soprattutto nel mondo della finanza decentralizzata, gli smart contract sono una realtà diffusa, sebbene scarsamente regolamentata. Ciò solleva questioni giuridiche di rilievo, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori. Finora, gli studiosi, le istituzioni e gli attori economici coinvolti hanno espresso sia grandi aspettative che preoccupazioni allarmanti sull'uso dei contratti intelligenti e della tecnologia sottostante nelle relazioni B2C. L'esecuzione automatica, la crittografia e la natura tamper-proof delle DLT potrebbero favorire le relazioni commerciali garantendo l'esecuzione del contratto e riducendo così i costi di transazione derivanti dalla mancanza di fiducia tra le parti; per le stesse ragioni, i contratti intelligenti sono stati considerati in grado di rafforzare il livello di protezione dei consumatori, sia facilitando (se non assicurando) l'applicazione di alcuni diritti dei consumatori, sia fornendo rimedi efficaci per la soddisfazione degli interessi dei contraenti. Tuttavia, i termini codificati di uno smart contract (almeno se non accompagnati da spiegazioni in linguaggio naturale) possono risultare poco comprensibili per il consumatore medio e, di conseguenza, non "trasparenti" ai sensi della normativa a tutela dei consumatori. Inoltre, l’esecuzione automatica, se da un lato riduce il rischio di frode e di inadempimento, dall'altro priva il consumatore della possibilità di sospendere l'esecuzione se i termini che ha concordato sono iniqui o se il contratto che ha stipulato è il risultato di una pratica sleale. Poiché i contratti intelligenti sono attuati a prescindere dalla volontà delle parti, inoltre, e a causa della (presunta) irrevocabilità di tale esecuzione, anche l'esercizio del diritto di recesso e di altri rimedi previsti dalla disciplina consumeristica, ablativi o ripristinatori che siano, può essere reso più difficile, a meno che non siano imposti standard di progettazione del software che incorporino meccanismi per porre fine al contratto codificato o per impedirne/vanificarne l'esecuzione. Nella convinzione che un uso maggiore e sostenibile dei contratti intelligenti potrebbe rivoluzionare in meglio la contrattazione online B2C, ma che a tal fine sia necessario superare l'incertezza ancora esistente, il presente articolo - basandosi e sviluppando ulteriormente la letteratura esistente sull'argomento - esplora la compatibilità degli smart contract B2C con la disciplina a tutela dei consumatori e analizza l'idoneità dell’attuale quadro normativo a garantire ancora un'adeguata protezione della parte contrattuale debole nel mutato contesto del commercio online. L'articolo conclude che in alcuni casi sarebbe opportuno che i policy-maker intervenissero per adattare le norme vigenti ai pericoli che questi nuovi contratti comportano per i consumatori, valutando anche l'adozione di regimi di trasparenza alternativi o di standard tecnici obbligatoriI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.