Il presente contributo ha ad oggetto la clausola di flessibilità prevista nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Il sistema delle competenze legislative tra Unione europea e Stati membri ha costituito, nei lavori della Convenzione di Bruxelles, una delle principali questioni da affrontare per la futura Costituzione europea. Alla finalità di definire in modo netto l’ambito di competenza spettante a ciascun livello di governo attraverso la formulazione di tre categorie di competenze legislative (esclusive, concorrenti e di sostegno, coordinamento, complemento), si è affiancata quella di evitare di fissare in modo eccessivamente rigido il riparto delle competenze con la previsione, all’articolo I-18, di una clausola di flessibilità che ha riprodotto in larga misura l’articolo 308 (ex 235) del TCE. In passato tale disposto ha assunto un ruolo strategico nel processo di sviluppo e di espansione dei poteri comunitari, consentendo all’Unione di evolversi e di rispondere alle necessità in modo dinamico, accelerando in tal modo il processo di integrazione comunitaria. Lo studio si propone di formulare una previsione della portata dell’articolo I-18 della Costituzione europea, collocando tale disposizione in un quadro complessivo - di competenze, fonti normative e rapporti istituzionali - rinnovato, e per certi versi semplificato, tra Unione europea e Stati membri. In tale contesto, la clausola di flessibilità sembra prospettarsi come strumento eccezionale e più circoscritto rispetto al passato, tanto in ragione di una migliore definizione delle competenze legislative, quanto perché si ipotizza che essa dovrà funzionare nei due sensi: a favore dell’Unione e nel contempo restituendo la competenza agli Stati membri ove cessi la necessità dell’intervento comunitario.

La clausola di flessibilità

CRISTIANO, Raffaella
2005-01-01

Abstract

Il presente contributo ha ad oggetto la clausola di flessibilità prevista nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa. Il sistema delle competenze legislative tra Unione europea e Stati membri ha costituito, nei lavori della Convenzione di Bruxelles, una delle principali questioni da affrontare per la futura Costituzione europea. Alla finalità di definire in modo netto l’ambito di competenza spettante a ciascun livello di governo attraverso la formulazione di tre categorie di competenze legislative (esclusive, concorrenti e di sostegno, coordinamento, complemento), si è affiancata quella di evitare di fissare in modo eccessivamente rigido il riparto delle competenze con la previsione, all’articolo I-18, di una clausola di flessibilità che ha riprodotto in larga misura l’articolo 308 (ex 235) del TCE. In passato tale disposto ha assunto un ruolo strategico nel processo di sviluppo e di espansione dei poteri comunitari, consentendo all’Unione di evolversi e di rispondere alle necessità in modo dinamico, accelerando in tal modo il processo di integrazione comunitaria. Lo studio si propone di formulare una previsione della portata dell’articolo I-18 della Costituzione europea, collocando tale disposizione in un quadro complessivo - di competenze, fonti normative e rapporti istituzionali - rinnovato, e per certi versi semplificato, tra Unione europea e Stati membri. In tale contesto, la clausola di flessibilità sembra prospettarsi come strumento eccezionale e più circoscritto rispetto al passato, tanto in ragione di una migliore definizione delle competenze legislative, quanto perché si ipotizza che essa dovrà funzionare nei due sensi: a favore dell’Unione e nel contempo restituendo la competenza agli Stati membri ove cessi la necessità dell’intervento comunitario.
2005
88-243-1584-4
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