La monografia in oggetto costituisce la seconda edizione ampliata e totalmente riveduta di un primo lavoro edito in forma breve ed incompleta nel 2010. A riprova della assoluta diversità dei due lavori sta innanzitutto il numero di pagine: mentre la prima edizione è di 284 pagine, la seconda ne conta ben 440 (dunque circa 150 in più); inoltre, sebbene la struttura dell’opera sia simile in entrambe le edizioni, le conclusioni su moltissimi aspetti dell’istituto totalmente divergono. Passando alla descrizione del lavoro presentato, può sinteticamente affermarsi cHE l’opposizione di terzo all’esecuzione non è l’unico strumento posto a garanzia dei diritti di un terzo, avendo il nostro legislatore predisposto numerosi istituti finalizzati alla tutela delle posizioni giuridiche dei terzi titolari di un rapporto in qualche modo collegato con quello che costituisce l'oggetto del procedimento pendente inter alios; per poter individuare quali sono e in quali rapporti essi si pongono con l’azione di cui all’art. 619 si è ritenuto opportuno differenziare a seconda che la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo venga attaccata dall’espropriazione o dall’esecuzione in forma specifica. Nell’ambito dell’espropriazione per crediti di danaro, l’opposizione di terzo all’esecuzione concorre con l’azione di rivendica o di restituzione, a seconda che il terzo vanti sul bene un diritto reale o un diritto prevalente, ponendosi in taluni casi come rimedio necessario (ove l’azione esecutiva colpisca beni mobili) ed in altri come strumento ulteriore ed aggiuntivo rispetto all’ordinario giudizio di rivendica o restituzione (nel caso in cui l’esecuzione colpisca beni immobili). Nelle esecuzioni dirette, invece, il mezzo di cui all’art. 619 c.p.c. concorre non solo con il concorrente rimedio oppositorio previsto dall’art. 615 c.p.c., ma anche con l’impugnazione prevista dall’art. 404 a favore dei terzi. Peraltro, in tale tipo di esecuzione, l’eventualità che il titolo sulla cui base viene instaurata l’aggressione esecutiva possa essere rappresentato da un provvedimento diverso dalla sentenza e, addirittura, da un titolo stragiudiziale, quale l’atto pubblico, crea l’ulteriore problema di stabilire se, in assenza della possibilità per il terzo di avvalersi dell’opposizione di terzo ordinaria, costui possa avanzare le medesime contestazioni con lo strumento dell’art. 619 c.p.c.

L'OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE - II edizione

METAFORA R
2012-01-01

Abstract

La monografia in oggetto costituisce la seconda edizione ampliata e totalmente riveduta di un primo lavoro edito in forma breve ed incompleta nel 2010. A riprova della assoluta diversità dei due lavori sta innanzitutto il numero di pagine: mentre la prima edizione è di 284 pagine, la seconda ne conta ben 440 (dunque circa 150 in più); inoltre, sebbene la struttura dell’opera sia simile in entrambe le edizioni, le conclusioni su moltissimi aspetti dell’istituto totalmente divergono. Passando alla descrizione del lavoro presentato, può sinteticamente affermarsi cHE l’opposizione di terzo all’esecuzione non è l’unico strumento posto a garanzia dei diritti di un terzo, avendo il nostro legislatore predisposto numerosi istituti finalizzati alla tutela delle posizioni giuridiche dei terzi titolari di un rapporto in qualche modo collegato con quello che costituisce l'oggetto del procedimento pendente inter alios; per poter individuare quali sono e in quali rapporti essi si pongono con l’azione di cui all’art. 619 si è ritenuto opportuno differenziare a seconda che la situazione giuridica soggettiva vantata dal terzo venga attaccata dall’espropriazione o dall’esecuzione in forma specifica. Nell’ambito dell’espropriazione per crediti di danaro, l’opposizione di terzo all’esecuzione concorre con l’azione di rivendica o di restituzione, a seconda che il terzo vanti sul bene un diritto reale o un diritto prevalente, ponendosi in taluni casi come rimedio necessario (ove l’azione esecutiva colpisca beni mobili) ed in altri come strumento ulteriore ed aggiuntivo rispetto all’ordinario giudizio di rivendica o restituzione (nel caso in cui l’esecuzione colpisca beni immobili). Nelle esecuzioni dirette, invece, il mezzo di cui all’art. 619 c.p.c. concorre non solo con il concorrente rimedio oppositorio previsto dall’art. 615 c.p.c., ma anche con l’impugnazione prevista dall’art. 404 a favore dei terzi. Peraltro, in tale tipo di esecuzione, l’eventualità che il titolo sulla cui base viene instaurata l’aggressione esecutiva possa essere rappresentato da un provvedimento diverso dalla sentenza e, addirittura, da un titolo stragiudiziale, quale l’atto pubblico, crea l’ulteriore problema di stabilire se, in assenza della possibilità per il terzo di avvalersi dell’opposizione di terzo ordinaria, costui possa avanzare le medesime contestazioni con lo strumento dell’art. 619 c.p.c.
2012
978-88-6342-435-5
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/5153
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