Nell’attuale panorama legislativo occidentale, il canone societas delinquere non potest ha assunto un carattere recessivo, perché quasi tutti i Paesi hanno introdotto nei loro ordinamenti forme di responsabilità penale o parapenale degli enti col-lettivi. Inizialmente pensata come strumento di contrasto della criminalità economica, la responsabilità degli enti vede ampliarsi sempre più il proprio ambito di intervento, anche in virtù di numerosi strumenti di armonizzazione elaborati a livello universale e regionale. A questo punto, diventa ineludibile rivolgere l’attenzione alle singole figure delittuose, per verificare che le loro peculiarità strutturali siano compatibili con le dinamiche di imputazione della responsabilità. In questa prospettiva, lo studio della corporate criminal liability nel diritto inglese offre diversi motivi di interesse, perché essa contempla schemi di attribuzione della responsabilità diffe-renziati a seconda della tipologia di reato. In particolare, merita attenzione il recente Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, il quale ha affiancato agli altri modelli ascrittivi di matrice giurisprudenziale uno strumento di imputazione ad hoc pensato per l’omicidio colposo. Lo studio di tale provvedimento normativo, e delle ragioni che hanno portato alla sua emanazione, consente di individuare alcuni snodi problematici che è utile tenere presenti in relazione alla contestuale estensione del d. lgs. 231/2001 all’omicidio e alle lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro. In quest’ultimo caso, infatti, il mancato intervento del Legislatore italiano sui criteri di imputazione della re-sponsabilità degli enti ha determinato diverse aporie sistematiche che rischiano da un lato di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi poli-tico-criminali perseguiti, dall’altro di indurre l’interprete a letture poco rispettose del dato normativo

L'illecito colposo dell'ente collettivo. Riflessioni alla luce del corporate manslaughter

Gentile Gianluca
2009-01-01

Abstract

Nell’attuale panorama legislativo occidentale, il canone societas delinquere non potest ha assunto un carattere recessivo, perché quasi tutti i Paesi hanno introdotto nei loro ordinamenti forme di responsabilità penale o parapenale degli enti col-lettivi. Inizialmente pensata come strumento di contrasto della criminalità economica, la responsabilità degli enti vede ampliarsi sempre più il proprio ambito di intervento, anche in virtù di numerosi strumenti di armonizzazione elaborati a livello universale e regionale. A questo punto, diventa ineludibile rivolgere l’attenzione alle singole figure delittuose, per verificare che le loro peculiarità strutturali siano compatibili con le dinamiche di imputazione della responsabilità. In questa prospettiva, lo studio della corporate criminal liability nel diritto inglese offre diversi motivi di interesse, perché essa contempla schemi di attribuzione della responsabilità diffe-renziati a seconda della tipologia di reato. In particolare, merita attenzione il recente Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, il quale ha affiancato agli altri modelli ascrittivi di matrice giurisprudenziale uno strumento di imputazione ad hoc pensato per l’omicidio colposo. Lo studio di tale provvedimento normativo, e delle ragioni che hanno portato alla sua emanazione, consente di individuare alcuni snodi problematici che è utile tenere presenti in relazione alla contestuale estensione del d. lgs. 231/2001 all’omicidio e alle lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro. In quest’ultimo caso, infatti, il mancato intervento del Legislatore italiano sui criteri di imputazione della re-sponsabilità degli enti ha determinato diverse aporie sistematiche che rischiano da un lato di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi poli-tico-criminali perseguiti, dall’altro di indurre l’interprete a letture poco rispettose del dato normativo
2009
9788834898413
Corporate manslaughter; Responsabilità degli enti; Art. 25 septies, d. lgs. 231/2001
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