1. Il caso portato all’attenzione del S.C. Con la sentenza che qui si commenta, la Cassazione interviene sul tema, negletto in dottrina e in giurisprudenza, ma assai rilevante sotto il profilo pratico, relativo all’ambito di operativita` del divieto di acquisto in vendita forzata di cui all’art. 1471 c.c. Questa la vicenda portata all’attenzione del S.C.: al termine di una procedura di espropriazione immobiliare, il decreto di trasferimento di uno dei lotti dei beni staggiti (precisamente un appartamento) veniva opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c. da parte del debitore esecutato il quale, tra i motivi del ricorso, deduceva la nullita` del provvedimento impugnato in quanto emesso a favore di magistrato in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario che lo aveva pronunciato. Ad avviso dell’opponente, poiche ́ al momento dell’aggiudicazione l’acquirente del bene staggito svolgeva le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il medesimo tribunale in cui era avvenuta la vendita forzata, quest’ultima doveva ritenersi affetta da nullita`, in quanto compiuta in violazione del divieto di acquisto di cui all’art. 1471, 1 ̊ co., n. 2) c.c. Il tribunale adito, sulla premessa che l’art. 1471, 1 ̊ co., n. 2), c.c. dovesse estendersi a tutti i magistrati in servizio presso l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione forzata senza limitazione alcuna, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la nullita` dell’atto di acquisto in vendita forzata. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, sostenen- dosi in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1471 c.c. e 14 disp. prel. c.c.: ad avviso dell’aggiudicatario, la sentenza impugnata (*) Il contributo e` stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee. Il contributo ha ad oggetto la questione, negletta in dottrina e in giurisprudenza, ma assai rilevante sotto il profilo pratico-applicativo, concernente l’ambito di operativita` del divieto di acquisto in vendita forzata previsto, a pena di nullita`, dal combinato disposto del n. 2) del 1 ̊ co. e del 2 ̊ co. dell’art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per il suo ministero

Il divieto di acquisto in vendita forzata ex art. 1471 c.c. tra tutela della libertà negoziale e rispetto della trasparenza dell’operato dei pubblici ufficiali

Metafora R
2019-01-01

Abstract

1. Il caso portato all’attenzione del S.C. Con la sentenza che qui si commenta, la Cassazione interviene sul tema, negletto in dottrina e in giurisprudenza, ma assai rilevante sotto il profilo pratico, relativo all’ambito di operativita` del divieto di acquisto in vendita forzata di cui all’art. 1471 c.c. Questa la vicenda portata all’attenzione del S.C.: al termine di una procedura di espropriazione immobiliare, il decreto di trasferimento di uno dei lotti dei beni staggiti (precisamente un appartamento) veniva opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c. da parte del debitore esecutato il quale, tra i motivi del ricorso, deduceva la nullita` del provvedimento impugnato in quanto emesso a favore di magistrato in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario che lo aveva pronunciato. Ad avviso dell’opponente, poiche ́ al momento dell’aggiudicazione l’acquirente del bene staggito svolgeva le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il medesimo tribunale in cui era avvenuta la vendita forzata, quest’ultima doveva ritenersi affetta da nullita`, in quanto compiuta in violazione del divieto di acquisto di cui all’art. 1471, 1 ̊ co., n. 2) c.c. Il tribunale adito, sulla premessa che l’art. 1471, 1 ̊ co., n. 2), c.c. dovesse estendersi a tutti i magistrati in servizio presso l’ufficio giudiziario competente per l’esecuzione forzata senza limitazione alcuna, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la nullita` dell’atto di acquisto in vendita forzata. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, sostenen- dosi in particolare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1471 c.c. e 14 disp. prel. c.c.: ad avviso dell’aggiudicatario, la sentenza impugnata (*) Il contributo e` stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee. Il contributo ha ad oggetto la questione, negletta in dottrina e in giurisprudenza, ma assai rilevante sotto il profilo pratico-applicativo, concernente l’ambito di operativita` del divieto di acquisto in vendita forzata previsto, a pena di nullita`, dal combinato disposto del n. 2) del 1 ̊ co. e del 2 ̊ co. dell’art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per il suo ministero
2019
vendita forzata ; divieto di acquisto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/1138
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