La nota esamina la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14617 del 2010 nella quale trova conferma la massima secondo cui, in ambito professionale, le fattispecie di illecito disciplinare possono essere individuate sulla base di una scelta concreta riservata agli ordini professionali, come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Si evidenziano pertanto le perplessità sui livelli di garanzia del singolo professionista, guardando al fenomeno sanzionatorio sia nella prospettiva pubblicistica (muovendo dal presupposto che gli ordini professionali siano enti pubblici), sia nella prospettiva privatistica (recuperando la sostanza associativa degli ordini professionali).
Le garanzie nei confronti del potere disciplinare degli ordini professionali
Serena Stacca
2011-01-01
Abstract
La nota esamina la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14617 del 2010 nella quale trova conferma la massima secondo cui, in ambito professionale, le fattispecie di illecito disciplinare possono essere individuate sulla base di una scelta concreta riservata agli ordini professionali, come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Si evidenziano pertanto le perplessità sui livelli di garanzia del singolo professionista, guardando al fenomeno sanzionatorio sia nella prospettiva pubblicistica (muovendo dal presupposto che gli ordini professionali siano enti pubblici), sia nella prospettiva privatistica (recuperando la sostanza associativa degli ordini professionali).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.