il notariato esamina i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che di riflesso , incidono anche sui rapporti di leasing.Riguardo ai terreni la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza e disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo. Riguardo ai fabbricati , sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell'assimilabilità alle aree urbane.In materia di plusvalenze tassabili equipara la negoziazione di diritti di superficie alla cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere( così avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del Tuir proprie di queste due fattispecie particolari). Quanto all'imposta Ici, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.

Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici

NASTRI, Maria Pia;
2011-01-01

Abstract

il notariato esamina i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che di riflesso , incidono anche sui rapporti di leasing.Riguardo ai terreni la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza e disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo. Riguardo ai fabbricati , sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell'assimilabilità alle aree urbane.In materia di plusvalenze tassabili equipara la negoziazione di diritti di superficie alla cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere( così avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del Tuir proprie di queste due fattispecie particolari). Quanto all'imposta Ici, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/1323
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