Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'art. 28 l. n. 794 del 1942 – come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli arti. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE RELATIVA ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI AVVOCATI

METAFORA R
2017-01-01

Abstract

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'art. 28 l. n. 794 del 1942 – come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli arti. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.
2017
compensi avvocati ; rito sommario
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/1499
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