Una volta accertata l'esistenza e la consistenza del credito pignorato, il giudice pone termine alla procedura, pronunciando ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.

BREVI OSSERVAZIONI SULLA NATURA DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI E SUI RIMEDI ESPERIBILI AVVERSO DI ESSA

METAFORA ROBERTA
2019-01-01

Abstract

Una volta accertata l'esistenza e la consistenza del credito pignorato, il giudice pone termine alla procedura, pronunciando ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.
2019
ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI, ASSEGNAZIONE, OPPOSIZIONI ESECUTIVE
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/15751
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