Una volta accertata l'esistenza e la consistenza del credito pignorato, il giudice pone termine alla procedura, pronunciando ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.
BREVI OSSERVAZIONI SULLA NATURA DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI E SUI RIMEDI ESPERIBILI AVVERSO DI ESSA
METAFORA ROBERTA
2019-01-01
Abstract
Una volta accertata l'esistenza e la consistenza del credito pignorato, il giudice pone termine alla procedura, pronunciando ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c.File in questo prodotto:
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