Over the past twenty years, a steady process of liberalization and privatization of local public services has taken place in Italy. In the field of municipal water systems, this process determined the transformation of municipally-owned companies into special public companies and into public limited companies. Furthermore, the legislator has been forcing local authorities to outsource the local services management using market-mimicking procedures. According to Article 15 of the so-called “Ronchi Decree”, those procedures are the only ones to be used for local services outsourcing: the former managing practices are restrained; local authorities have to sell a huge amount of shares of local services assets; it made the use of public owned companies becomes an exceptional management system. The Constitutional Court has recently established that the Italian legal system clearly prohibits the direct awarding of water services and that it is necessary to assess the legitimacy of the outsourcing taking into account the Italian Constitution and the UE legal framework.

Negli ultimi vent’anni nel settore dei servizi pubblici locali si è realizzato un processo che si può definire di «depubblicizzazione». Per il servizio idrico integrato, il processo di depubblicizzazione è consistito, da un lato, nella trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate in aziende speciali e poi in società per azioni; dall’altro, nell’obbligo imposto dal legislatore statale agli enti locali di esternalizzare la gestione ricorrendo esclusivamente a forme privatistiche di organizzazione dei servizi. L’art. 15 del c.d. decreto Ronchi ha imposto il ricorso al mercato come unico metodo di affidamento del servizio, stabilendo la cessazione delle vecchie gestioni, obbligando gli enti locali alla cessione di rilevanti quote azionarie delle aziende di servizio pubblico locale e riducendo a mera eccezione i casi di gestione realizzata attraverso imprese di proprietà pubblica. La Corte cost. ha individuato nell’ordinamento italiano un principio di divieto di gestione diretta del servizio idrico integrato – in realtà insussistente – trascurando di valutare la legittimità dell’obbligo di esternalizzazione alla luce della Costituzione e del diritto dell’Unione europea.

La depubblicizzazione dei servizi idrici. Dalla municipalizzazione all'obbligo di esternalizzazione

MAROTTA, Sergio
2011-01-01

Abstract

Over the past twenty years, a steady process of liberalization and privatization of local public services has taken place in Italy. In the field of municipal water systems, this process determined the transformation of municipally-owned companies into special public companies and into public limited companies. Furthermore, the legislator has been forcing local authorities to outsource the local services management using market-mimicking procedures. According to Article 15 of the so-called “Ronchi Decree”, those procedures are the only ones to be used for local services outsourcing: the former managing practices are restrained; local authorities have to sell a huge amount of shares of local services assets; it made the use of public owned companies becomes an exceptional management system. The Constitutional Court has recently established that the Italian legal system clearly prohibits the direct awarding of water services and that it is necessary to assess the legitimacy of the outsourcing taking into account the Italian Constitution and the UE legal framework.
2011
Negli ultimi vent’anni nel settore dei servizi pubblici locali si è realizzato un processo che si può definire di «depubblicizzazione». Per il servizio idrico integrato, il processo di depubblicizzazione è consistito, da un lato, nella trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate in aziende speciali e poi in società per azioni; dall’altro, nell’obbligo imposto dal legislatore statale agli enti locali di esternalizzare la gestione ricorrendo esclusivamente a forme privatistiche di organizzazione dei servizi. L’art. 15 del c.d. decreto Ronchi ha imposto il ricorso al mercato come unico metodo di affidamento del servizio, stabilendo la cessazione delle vecchie gestioni, obbligando gli enti locali alla cessione di rilevanti quote azionarie delle aziende di servizio pubblico locale e riducendo a mera eccezione i casi di gestione realizzata attraverso imprese di proprietà pubblica. La Corte cost. ha individuato nell’ordinamento italiano un principio di divieto di gestione diretta del servizio idrico integrato – in realtà insussistente – trascurando di valutare la legittimità dell’obbligo di esternalizzazione alla luce della Costituzione e del diritto dell’Unione europea.
pubblico; privato; gestione
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/1590
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