Cogitationis poenam nemo patitur: nessuno può essere legittimamente punito per avere avuto (ed espresso) un “cattivo pensiero”. Non si può venire perseguiti penalmente per ciò che si pensa: anche quando il destinatario dei “cattivi pensieri” è il capo dello Stato. Da qui ne consegue che il reato di vilipendio possa risultare contrastante con la libertà di critica e comunque non può essere oggetto di una sanzione restrittiva della libertà personale. Semmai una sanzione amministrativa: come si argomenta in questo articolo.
Titolo: | Libertà di critica vs. vilipendio |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12570/1973 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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