Lo scritto commenta una sentenza della Corte di Cassazione che, in materia di licenziamento per gmo, affronta il problema dell’onere allegatorio e probatorio in relazione all’adempimento del c.d. obbligo di repechage. In realtà il tema è molto più ampio e denso di implicazioni perché imputare al datore entrambi gli oneri, come fa la sentenza in questione, vuol dire abbracciare la tesi del repechage come elemento costitutivo della fattispecie licenziamento per gmo. L’articolo critica l’impostazione suddetta, offrendo una diversa lettura, in base alla quale l’obbligo di ricercare una diversa collocazione in favore del lavoratore licenziando costituisce limite esterno al potere di recesso del datore di lavoro e non requisito della fattispecie. Questa tesi viene esposta e vagliata anche alla luce delle novità legislative in materia di jus variandi e della recente giurisprudenza di legittimità che ha configurato il gmo di licenziamento in termini più aderenti al dettato normativo dell’art. 3 l. 604/66 e scevri da fraintendimenti sul reale ruolo svolto dai principi costituzionali in materia di diritto al lavoro

LA REDUCTIO AD UNUM DI GMO E REPECHAGE

Maria Teresa Salimbeni
2019-01-01

Abstract

Lo scritto commenta una sentenza della Corte di Cassazione che, in materia di licenziamento per gmo, affronta il problema dell’onere allegatorio e probatorio in relazione all’adempimento del c.d. obbligo di repechage. In realtà il tema è molto più ampio e denso di implicazioni perché imputare al datore entrambi gli oneri, come fa la sentenza in questione, vuol dire abbracciare la tesi del repechage come elemento costitutivo della fattispecie licenziamento per gmo. L’articolo critica l’impostazione suddetta, offrendo una diversa lettura, in base alla quale l’obbligo di ricercare una diversa collocazione in favore del lavoratore licenziando costituisce limite esterno al potere di recesso del datore di lavoro e non requisito della fattispecie. Questa tesi viene esposta e vagliata anche alla luce delle novità legislative in materia di jus variandi e della recente giurisprudenza di legittimità che ha configurato il gmo di licenziamento in termini più aderenti al dettato normativo dell’art. 3 l. 604/66 e scevri da fraintendimenti sul reale ruolo svolto dai principi costituzionali in materia di diritto al lavoro
2019
Licenziamento, Giustificato motivo oggettivo, Repechage
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/21353
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