In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuit , prevista dall’art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 1942,   configurabile quando il danno arrecato ai creditori   particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non pu  prescindere dal considerare le dimensioni dell’impresa, il movimento degli affari e l’ammontare dell’attivo e del passivo.

La Cassazione alle prese con il danno patrimoniale di lieve entità nei reati fallimentari

Gaspare Jucan Sicignano
2021-01-01

Abstract

In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuit , prevista dall’art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 1942,   configurabile quando il danno arrecato ai creditori   particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non pu  prescindere dal considerare le dimensioni dell’impresa, il movimento degli affari e l’ammontare dell’attivo e del passivo.
2021
danno patrimoniale, fallimento, lieve entità
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/23290
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