In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuit , prevista dall’art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 1942, configurabile quando il danno arrecato ai creditori particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non pu prescindere dal considerare le dimensioni dell’impresa, il movimento degli affari e l’ammontare dell’attivo e del passivo.
La Cassazione alle prese con il danno patrimoniale di lieve entità nei reati fallimentari
Gaspare Jucan Sicignano
2021-01-01
Abstract
In tema di bancarotta semplice fallimentare, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuit , prevista dall’art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 1942, configurabile quando il danno arrecato ai creditori particolarmente tenue o manchi del tutto e la valutazione rimessa al giudice non pu prescindere dal considerare le dimensioni dell’impresa, il movimento degli affari e l’ammontare dell’attivo e del passivo.File in questo prodotto:
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