La nota commenta una sentenza della Suprema Corte che, in linea con l'orientamento maggioritario, afferma che in materia di licenziamento collettivo il giudice non può valutare la sussistenza dei presupposti causali essendogli concesso esclusivamente di controllare il corretto svolgimento della procedura sindacale. Sulla base di tale orientamento si esclude l'appartenenza del licenziamento collettivo al genus "licenziamento per motivi oggettivi" e la contiguità di esso con il licenziamento individuale per ragioni non riguaedenti la persona del lavoratore.
La Cassazione ribadisce l'acausalità del licenziamento collettivo e una valenza attenuata degli obblighi procedurali ai fini della legittimità del provvedimento
SALIMBENI, Maria Teresa
2008-01-01
Abstract
La nota commenta una sentenza della Suprema Corte che, in linea con l'orientamento maggioritario, afferma che in materia di licenziamento collettivo il giudice non può valutare la sussistenza dei presupposti causali essendogli concesso esclusivamente di controllare il corretto svolgimento della procedura sindacale. Sulla base di tale orientamento si esclude l'appartenenza del licenziamento collettivo al genus "licenziamento per motivi oggettivi" e la contiguità di esso con il licenziamento individuale per ragioni non riguaedenti la persona del lavoratore.File in questo prodotto:
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