Con la pronuncia annotata, la Corte di cassazione, chiamata a decidere sull’applicabilita` della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive caratterizzate da molteplicita` di causae petendi, coglie l’occasione per meglio definire i rapporti tra le confische diverse da quelle di cui al codice antimafia e le procedure espropriative civili, affermando che – a parte le ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104-bis disp. att. c.p.p.) – deve applicarsi l’ordo temporalis che caratterizza le formalita` iscritte nei pubblici registri, sicche ́ se la trascrizione del sequestro ex art. 104 disp. att. c.p.p. e` successiva a quella del pignoramento immobiliare, il bene deve ritenersi appartenente al debitore esecutato o al terzo pleno iure, con conseguente impossibilita` della confisca posteriore all’acquisto.
Confisca ‘‘ordinaria’’ ed esecuzione: la Cassazione civile si allinea alle Sezioni penali
metafora
2021-01-01
Abstract
Con la pronuncia annotata, la Corte di cassazione, chiamata a decidere sull’applicabilita` della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive caratterizzate da molteplicita` di causae petendi, coglie l’occasione per meglio definire i rapporti tra le confische diverse da quelle di cui al codice antimafia e le procedure espropriative civili, affermando che – a parte le ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104-bis disp. att. c.p.p.) – deve applicarsi l’ordo temporalis che caratterizza le formalita` iscritte nei pubblici registri, sicche ́ se la trascrizione del sequestro ex art. 104 disp. att. c.p.p. e` successiva a quella del pignoramento immobiliare, il bene deve ritenersi appartenente al debitore esecutato o al terzo pleno iure, con conseguente impossibilita` della confisca posteriore all’acquisto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.