Single-member companies are formally corporate enterprises, but substantially individual. If one looks only at the legal form, these companies are included among the recipients of Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, unlike individual companies. However, there remains the danger of punishing the same center of interest twice, since the one-man company does not necessarily present a profile of recognizable alterity with respect to the natural person who committed the crime. The Court of Cassation resolved the issue by distinguishing the level of the recipients of Legislative Decree no. 231 of 2001 from that of the criteria for attributing responsibility, stating that the former would refer to strictly formal parameters, while the latter would include the concrete assessment of the autonomy of the company’s interest with respect to the individual interest

Le società unipersonali sono imprese formalmente societarie, ma sostanzialmente individuali. Se si guarda solo alla forma giuridica, tali società rientrano sicuramente tra i destinatari del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a differenza delle imprese individuali. Resta però il pericolo di punire due volte il medesimo centro d’interessi, non presentando necessariamente la società unipersonale un profilo di riconoscibile alterità rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato. La Cassazione ha risolto la questione distinguendo il piano dei destinatari del d. lgs. n. 231 del 2001 da quello dei criteri di attribuzione della responsabilità, affermando che il primo rinvierebbe a parametri strettamente formali, mentre nel secondo troverebbe spazio l’accertamento in concreto dell’autonomia dell’interesse sociale rispetto a quello individuale

Le società unipersonali nel sistema della responsabilità degli enti

Gentile Gianluca
2022-01-01

Abstract

Single-member companies are formally corporate enterprises, but substantially individual. If one looks only at the legal form, these companies are included among the recipients of Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, unlike individual companies. However, there remains the danger of punishing the same center of interest twice, since the one-man company does not necessarily present a profile of recognizable alterity with respect to the natural person who committed the crime. The Court of Cassation resolved the issue by distinguishing the level of the recipients of Legislative Decree no. 231 of 2001 from that of the criteria for attributing responsibility, stating that the former would refer to strictly formal parameters, while the latter would include the concrete assessment of the autonomy of the company’s interest with respect to the individual interest
2022
Le società unipersonali sono imprese formalmente societarie, ma sostanzialmente individuali. Se si guarda solo alla forma giuridica, tali società rientrano sicuramente tra i destinatari del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a differenza delle imprese individuali. Resta però il pericolo di punire due volte il medesimo centro d’interessi, non presentando necessariamente la società unipersonale un profilo di riconoscibile alterità rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato. La Cassazione ha risolto la questione distinguendo il piano dei destinatari del d. lgs. n. 231 del 2001 da quello dei criteri di attribuzione della responsabilità, affermando che il primo rinvierebbe a parametri strettamente formali, mentre nel secondo troverebbe spazio l’accertamento in concreto dell’autonomia dell’interesse sociale rispetto a quello individuale
responsabilità degli enti società unipersonali illecito corporativo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/27532
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