Con il d. l. 31.10.2022 n. 162, convertito con l. 30.12.2022 n. 199, il Governo ha deciso di introdurre un nuovo reato per prevenire e reprimere i rave party (in prima battuta, l’art. 434-bis Cp; in sede di conversione, l’art. 633-bis Cp). L’intervento ha sollevato l’interesse della dottrina, che si è espressa con toni per lo più critici. Il contributo che si presenta si inserisce in questo dibattito soffermandosi su alcuni aspetti meno esplorati, tra i quali i profili di diritto comparato e il quadro dei princìpi costituzionali e convenzionali di riferimento in tema di libertà di riunione (parametro non sempre invocato a proposito). Più precisamente, si esaminano le discipline emanate nel Regno unito e in Francia, che sono costruite sul modello dei reati di omesso preavviso, e si verifica la loro compatibilità con i divieti di incriminazione desumibili dall’art. 17 Cost. Particolare attenzione è dedicata alla possibilità di sindacare l’assenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost. Lo studio si sofferma poi sull’analisi strutturale dell’art. 633-bis Cp. Rispetto allo stato dell’arte, si propone un’interpretazione dei ruoli di promotore e organizzatore modellata sull’art. 112 Cp; si forniscono ulteriori argomenti a favore dell’inquadramento della clausola del pericolo concreto tra gli elementi costitutivi del reato, e non tra le condizioni obiettive di punibilità; si analizza nel dettaglio la disciplina del sequestro e della confisca.
I rave party tra propaganda politica e diritto penale
Gentile Gianluca
2023-01-01
Abstract
Con il d. l. 31.10.2022 n. 162, convertito con l. 30.12.2022 n. 199, il Governo ha deciso di introdurre un nuovo reato per prevenire e reprimere i rave party (in prima battuta, l’art. 434-bis Cp; in sede di conversione, l’art. 633-bis Cp). L’intervento ha sollevato l’interesse della dottrina, che si è espressa con toni per lo più critici. Il contributo che si presenta si inserisce in questo dibattito soffermandosi su alcuni aspetti meno esplorati, tra i quali i profili di diritto comparato e il quadro dei princìpi costituzionali e convenzionali di riferimento in tema di libertà di riunione (parametro non sempre invocato a proposito). Più precisamente, si esaminano le discipline emanate nel Regno unito e in Francia, che sono costruite sul modello dei reati di omesso preavviso, e si verifica la loro compatibilità con i divieti di incriminazione desumibili dall’art. 17 Cost. Particolare attenzione è dedicata alla possibilità di sindacare l’assenza dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 Cost. Lo studio si sofferma poi sull’analisi strutturale dell’art. 633-bis Cp. Rispetto allo stato dell’arte, si propone un’interpretazione dei ruoli di promotore e organizzatore modellata sull’art. 112 Cp; si forniscono ulteriori argomenti a favore dell’inquadramento della clausola del pericolo concreto tra gli elementi costitutivi del reato, e non tra le condizioni obiettive di punibilità; si analizza nel dettaglio la disciplina del sequestro e della confisca.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.