L’attenuante della lieve entita` del danno di cui all’art. 219 comma tre, l.f. rappresenta uno dei temi piu` discussi dei reati fallimentari. Si tratta di una circostanza attenuante ad effetto speciale che prevede una diminuzione di pena fino a un terzo nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dai reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito sia di speciale tenuita`. Il vero punctum dolens della circostanza in esame e` rappresentato dal problema della valutazione del danno patrimoniale. Nel lavoro, all’esito di un esame delle ultime pronunce giurisprudenziali, nonche´ di un raffronto con i vari contributi proposti dalla dottrina, si prospetta una valutazione del danno patrimoniale divisa in due momenti: uno dedicato alla “scoperta” e uno alla “stima”. Se nella prima fase il danno patrimoniale dovra` essere individuato nelle conseguenze prodotte direttamente dal fatto di reato e non nel passivo fallimentare, nella seconda si dovra` procedere a una necessaria comparazione tra il pregiudizio arrecato dal reato e l’entita` dell’impresa, valutata – a sua volta – in relazione alle dimensioni, al movimento degli affari e all’ammontare dell’attivo e del passivo.

La lieve entità del danno nei reati fallimentari

gaspare jucan sicignano
2021-01-01

Abstract

L’attenuante della lieve entita` del danno di cui all’art. 219 comma tre, l.f. rappresenta uno dei temi piu` discussi dei reati fallimentari. Si tratta di una circostanza attenuante ad effetto speciale che prevede una diminuzione di pena fino a un terzo nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dai reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito sia di speciale tenuita`. Il vero punctum dolens della circostanza in esame e` rappresentato dal problema della valutazione del danno patrimoniale. Nel lavoro, all’esito di un esame delle ultime pronunce giurisprudenziali, nonche´ di un raffronto con i vari contributi proposti dalla dottrina, si prospetta una valutazione del danno patrimoniale divisa in due momenti: uno dedicato alla “scoperta” e uno alla “stima”. Se nella prima fase il danno patrimoniale dovra` essere individuato nelle conseguenze prodotte direttamente dal fatto di reato e non nel passivo fallimentare, nella seconda si dovra` procedere a una necessaria comparazione tra il pregiudizio arrecato dal reato e l’entita` dell’impresa, valutata – a sua volta – in relazione alle dimensioni, al movimento degli affari e all’ammontare dell’attivo e del passivo.
2021
legge fallimentare; circostanze del reato; circostanze attenuanti
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/33033
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