L'autore commenta, in chiave critica, una sentenza della Cassazione che ha ritenuto configurare il reato di cui all’art. 7, comma 2, L. 28 marzo 2019 n. 26 nel caso di omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante. Questa fattispecie, nell'impostazione della Cassazione, era sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione (nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 7, co. 2, l. 28 marzo 2019 n. 26 emessa a carico di un soggetto che, dopo aver percepito il reddito di cittadinanza, non aveva informato l’Inps dello svolgimento di attività lavorativa, seppure irregolare e compensata solo con delle regalie saltuarie).
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio ai fini del reddito di cittadinanza
gaspare jucan sicignano
2022-01-01
Abstract
L'autore commenta, in chiave critica, una sentenza della Cassazione che ha ritenuto configurare il reato di cui all’art. 7, comma 2, L. 28 marzo 2019 n. 26 nel caso di omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante. Questa fattispecie, nell'impostazione della Cassazione, era sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione (nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 7, co. 2, l. 28 marzo 2019 n. 26 emessa a carico di un soggetto che, dopo aver percepito il reddito di cittadinanza, non aveva informato l’Inps dello svolgimento di attività lavorativa, seppure irregolare e compensata solo con delle regalie saltuarie).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.