Con due decisioni pressoché coeve le Sezioni unite tornano ad occuparsi delle conseguenze dell’errore circa la forma dell’atto introduttivo dei giudizi di opposizione (proposto con citazione in luogo del prescritto ricorso, o viceversa); ed entrambe, ribadito il tradizionale orientamento secondo cui qualora l’instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell’atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il modello erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto correttamente impiegarsi, si preoccupano di precisare che l’opposta soluzione è predicabile solo con riguardo all’errore nella scelta della foggia della domanda giudiziale nell’ambito dei procedimenti c.d. semplificati di cui al dlgs. n. 150/2011, per cui non può essere applicata al di fuori di quello specifico ambito.
Errore nella forma dell’atto introduttivo e salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda
Metafora
2022-01-01
Abstract
Con due decisioni pressoché coeve le Sezioni unite tornano ad occuparsi delle conseguenze dell’errore circa la forma dell’atto introduttivo dei giudizi di opposizione (proposto con citazione in luogo del prescritto ricorso, o viceversa); ed entrambe, ribadito il tradizionale orientamento secondo cui qualora l’instaurazione del giudizio sia assoggettata ad un termine di decadenza, la tempestività dell’atto introduttivo deve essere valutata non già secondo il modello erroneamente utilizzato, ma seguendo le regole di quello che avrebbe dovuto correttamente impiegarsi, si preoccupano di precisare che l’opposta soluzione è predicabile solo con riguardo all’errore nella scelta della foggia della domanda giudiziale nell’ambito dei procedimenti c.d. semplificati di cui al dlgs. n. 150/2011, per cui non può essere applicata al di fuori di quello specifico ambito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.