Con la decisione che qui si commenta, il Tribunale di Torre Annunziata chiarisce la nozione di parte nel processo di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, affermando che laddove dopo la pronuncia della sentenza e prima del suo passaggio in giu- dicato l’obbligato alieni a terzi il bene oggetto del titolo esecutivo, la legittimazione passiva all’azione esecutiva spetta esclusivamente a chi – tra l’alienante condannato e l’acquirente del diritto – abbia la materiale disponibilita` della cosa al fine di realizzare il risultato richiesto dal titolo.

L'EFFICACIA SOGGETTIVA DEL TITOLO ESECUTIVO E LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'AZIONE ESECUTIVA NELL'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE

metafora roberta
2023-01-01

Abstract

Con la decisione che qui si commenta, il Tribunale di Torre Annunziata chiarisce la nozione di parte nel processo di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, affermando che laddove dopo la pronuncia della sentenza e prima del suo passaggio in giu- dicato l’obbligato alieni a terzi il bene oggetto del titolo esecutivo, la legittimazione passiva all’azione esecutiva spetta esclusivamente a chi – tra l’alienante condannato e l’acquirente del diritto – abbia la materiale disponibilita` della cosa al fine di realizzare il risultato richiesto dal titolo.
2023
esecuzione in forma specifica, titolo esecutivo, legittimazione passiva
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/34253
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