Il secondo comma dell’art. 47 della Costituzione prevede che la Repubblica «[f]avorisce […] l’accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese» . È una norma di indirizzo politico , e tuttavia la sua natura generale e programmatica non basta a spiegarne la scarsa applicazione in concreto. Per rispondere a quali esigenze era stata concepita? Sulla base di quali argomenti venne proposta in Assemblea costituente? Fino a che punto è stata attuata? Come è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale? Quali sono state le ragioni dell’inattuazione? L’inattuazione ha portato con sé anche l’inattualità di tale previsione costituzionale? Lungo la direzione tracciata da queste domande, il saggio ha l’obiettivo di ricostruire le ragioni di una scelta e i motivi del suo abbandono.
La Costituzione dimenticata: il risparmio popolare e l’investimento azionario nei grandi complessi produttivi
Elisabetta Morlino
2021-01-01
Abstract
Il secondo comma dell’art. 47 della Costituzione prevede che la Repubblica «[f]avorisce […] l’accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese» . È una norma di indirizzo politico , e tuttavia la sua natura generale e programmatica non basta a spiegarne la scarsa applicazione in concreto. Per rispondere a quali esigenze era stata concepita? Sulla base di quali argomenti venne proposta in Assemblea costituente? Fino a che punto è stata attuata? Come è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale? Quali sono state le ragioni dell’inattuazione? L’inattuazione ha portato con sé anche l’inattualità di tale previsione costituzionale? Lungo la direzione tracciata da queste domande, il saggio ha l’obiettivo di ricostruire le ragioni di una scelta e i motivi del suo abbandono.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.