La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 84 del 22 marzo 2016, si è pronunciata sulla soggettività giuridica dell’embrione umano e sulla sua dignità antropologica. Dalla lettura sistematica dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 7 dicembre 2012 si rilevano in sostanza due questioni: la legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso e 13, commi 1, 2 e 3, della L. 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).
La soggettività giuridica e la dignità antropologica dell’embrione umano.
MC, Gaeta
2016-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 84 del 22 marzo 2016, si è pronunciata sulla soggettività giuridica dell’embrione umano e sulla sua dignità antropologica. Dalla lettura sistematica dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 7 dicembre 2012 si rilevano in sostanza due questioni: la legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso e 13, commi 1, 2 e 3, della L. 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).File in questo prodotto:
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