La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 84 del 22 marzo 2016, si è pronunciata sulla soggettività giuridica dell’embrione umano e sulla sua dignità antropologica. Dalla lettura sistematica dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 7 dicembre 2012 si rilevano in sostanza due questioni: la legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso e 13, commi 1, 2 e 3, della L. 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

La soggettività giuridica e la dignità antropologica dell’embrione umano.

MC, Gaeta
2016-01-01

Abstract

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 84 del 22 marzo 2016, si è pronunciata sulla soggettività giuridica dell’embrione umano e sulla sua dignità antropologica. Dalla lettura sistematica dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze in composizione monocratica del 7 dicembre 2012 si rilevano in sostanza due questioni: la legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 3, ultimo capoverso e 13, commi 1, 2 e 3, della L. 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).
2016
PMA
Embrione umano
Soggettività giuridica
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12570/16790
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
social impact